| SOMMARIO
Titolo Primo: Denominazione – sede –
durata – scopo sociale
Art.1 Denominazione e sede
Art.2 Durata
Art.3 Scopo sociale
Titolo Secondo: I soci
Art.4 Soci
Art.5 Modalità di ammissione
Art.6 Diritti e doveri dei soci
Art.7 Scioglimento del rapporto sociale
Art.8 Intrasmissibilità delle quote sociali
Titolo Terzo: Patrimonio sociale
Art.9 Finanziamento dell’associazione
Art.10 Patrimonio sociale
Titolo Quarto: Esercizio sociale e bilancio
Art.11 Esercizio sociale
Art.12 Bilancio
Art.13 Divieto di distribuzione degli utili
Titolo Quinto: Amministrazione dell’associazione
Art.14 Organi sociali
Art.15 L’assemblea: sovranità
Art.16 L’assemblea: convocazione
Art.17 L’assemblea: modalità di funzionamento
Art.18 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni
Art.19 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione,
composizione e funzionamento
Art.20 Il Consiglio Direttivo: decadenza dalle cariche
Art.21 Il Presidente
Art.22 Il collegio dei revisori
Art.23 Cariche sociali
Titolo Sesto: Disposizione varie e finali
Art.24 Controversie tra i soci
Art.25 Scioglimento dell’associazione
Art.26 Devoluzione del patrimonio residuo
Art.27 Rinvio
TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – SCOPO SOCIALE
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita una associazione denominata “UNIONE
GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI TORINO”, siglabile
“U.G.R.C.T.". La sede dell’associazione
è in Torino, Via Giannone n. 10. L’associazione
potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero
mediante delibera dell’Organo Amministrativo.
Art. 2 - Durata
La durata dell'associazione è stabilita fino al 2050
salvo che l'assemblea ne deliberi lo scioglimento anticipato.
Art.3 - Scopo sociale
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica
ed apolitica.
L’Associazione si propone di:
1. rafforzare tra ragionieri commercialisti e/o i professionisti
dell’area economico-giuridica iscritti in Albi,
Ordini e Collegi, purché facenti parte della Comunità
Economica Europea legami di amicizia e solidarietà;
2. favorire le relazioni tra i soci per lo studio e la
risoluzione dei problemi di comune interesse;
3. valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo,
economico e sociale, sensibilizzando l’opinione
pubblica, le Autorità ed i mezzi di informazione
sulle problematiche relative all’esercizio della
professione di Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile;
4. promuovere servizi di assistenza specifica di interesse
per i soci;
5. promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale
in ogni sede e con ogni mezzo a disposizione; aderire
ai progetti locali, nazionali e dell'Unione Europea finalizzati
alla formazione; promuovere, organizzare e gestire conferenze,
convegni, corsi specifici, formazione continua;
6. creare e gestire siti internet, portali ed altri strumenti
multimediali di interesse ed utilità professionale;
7. promuovere le relazioni interprofessionali;
8. partecipare in rappresentanza dei propri iscritti in
Istituzioni, Enti ed Organizzazioni sia pubblici che privati;
9. provvedere all’approvvigionamento del materiale,
delle attrezzature e strutture necessarie al conseguimento
degli scopi associativi;
10. designare e nominare i propri rappresentanti o delegati
in enti, organismi o commissioni ove tale rappresentanza
sia richiesta od ammessa;
11. assistere e rappresentare i soci nella stipulazione
di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione
di ogni altra intesa o accordo di carattere economico
o finanziario, fatto salvo quanto disposto dalle leggi
in materia;
12. svolgere qualsiasi altra attività connessa
ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla
realizzazione egli scopi associativi. Tra questi, a titolo
meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi
altro, si indicano:
· adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni
ad altri enti ed organismi;
· gestione comune di particolari servizi ed iniziative;
· atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative
idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi;
· stipulare contratti di locazione, anche finanziaria,
acquisire ed alienare beni mobili ed immobili, aprire
e gestire conti correnti bancari, e compiere ogni altra
operazione gestionale e finanziaria funzionale alla realizzazione
dello scopo sociale con esclusione di quelle vietate dalla
legge.
TITOLO SECONDO
I SOCI
Art.4 - Soci
Possono essere soci effettivi dell’”U.G.R.C.T.”
i Ragionieri Commercialisti che risultano iscritti negli
appositi Albi tenuti presso i competenti Collegi dei Ragionieri
Commercialisti e/o i professionisti dell’area economico-giuridica
iscritti in Albi, Ordini e Collegi, purché facenti
parte della Comunità Economica Europea, nonché
gli enti di provenienza dei soci.
Il domicilio dei soci è eletto presso l'indirizzo
indicato sulla domanda di ammissione. E' compito del socio
comunicare eventuali cambi di domicilio.
Art.5 - Modalità di ammissione
Per essere ammessi quali soci è necessario presentare
domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'indicazione
del proprio domicilio, del numero di telefono, di telefax
e della e-mail. E’ compito del Socio comunicare ogni
variazione ai dati indicati nella domanda di ammissione.
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero del suo
presidente, valutare l’accettazione della domanda
di ammissione a socio. Nel caso in cui la domanda sia respinta,
l’interessato potrà presentare ricorso, sul
quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo
nella sua prima convocazione.
La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale
versamento della quota sociale e l’accettazione della
domanda fanno assumere la qualifica di socio a tutti gli
effetti. La tessera rilasciata ha valore per tutto l’anno
associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento
della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
E’ pertanto, esclusa la temporaneità della
partecipazione del socio alla vita associativa, così
come richiesto dall’art. 5 comma 1, del D.Lgs. N.
460/97.
Art.6 - Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione
alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei
regolamenti, la nomina degli organi direttivi e l’approvazione
del bilancio.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi
carica prevista dal presente Statuto.
I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale
entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza
dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali
Art.7 - Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli
soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi
momento, per causa di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera
alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all’associazione,
danneggia l’immagine dell’associazione con il
suo comportamento sociale ovvero in caso di mancato pagamento
delle quote annuali nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione da socio è deliberata dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto
motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione
scritta al domicilio del socio escluso, entro trenta giorni
dall’avvenuta deliberazione. I soci esclusi possono
ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso scritto
al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla comunicazione
di esclusione. Il Consiglio si pronuncia in via definitiva
nella seduta successiva.
Tuttavia l’esclusione avviene senza necessità
di comunicazione alcuna qualora il socio non provveda al
versamento della quota annuale. A tal fine il Consiglio
Direttivo si riunisce annualmente per deliberare l’esclusione
dei soci che nell’esercizio precedente non hanno corrisposto
la quota sociale.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi
dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota
di iscrizione.
I soci che recedono o che vengono esclusi dall'associazione
non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art.8 - Intrasmissibilità delle quote sociali
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1,
del D.Lgs. 650/97, tutte le quote sociali ed i contributi
versati dal socio non sono trasmissibili o restituibili
né rivalutabili.
TITOLO TERZO
PATRIMONIO SOCIALE
Art.9 - Finanziamento dell’Associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione
sono coperte dalle seguenti entrate:
a) quote e contributi dei soci
b) entrate derivanti da eventuali lasciti, liberalità
e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente
deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali
e da altri enti pubblici e/o privati;
d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative
attività commerciali svolte quale complemento e
supporto delle attività istituzionali.
Art.10 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà
dell’Associazione;
b) da lasciti, donazioni e liberalità diverse;
c) dall’eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto
i soci non ne possono chiedere la divisione né
pretendere la propria quota
TITOLO QUARTO
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art.11 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale dell’Associazione coincide
di norma con l’anno solare, dal 1° gennaio al
31 dicembre.
L’Assemblea può, modificare i termini della
scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi
e alle attività sociali.
Art.12 - Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale
il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea
dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico
e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto,
dev’essere depositato presso la sede dell’Associazione
almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Il Consiglio deve altresì presentare all’assemblea
per l’approvazione entro tale data il bilancio preventivo
nella forma stabilita dal consiglio direttivo.
Art.13 - Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire tra i soci anche in
modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione.
TITOLO QUINTO
AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art.14 - Organi sociali
Gli organi sociali dell’associazione sono costituiti
da:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori.
Art.15 - L’Assemblea: sovranità
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Art.16 - L'assemblea: convocazione
L’Assemblea è convocata con annuncio scritto,
telegramma, fax, o e-mail inviato ad ogni socio almeno sette
giorni prima della data convenuta e potrà tenersi
in qualsiasi luogo purché in Italia, anche in video
conferenza o con altro idoneo mezzo telematico.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno e comunque
almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio preventivo e consuntivo. Essa, inoltre, deve essere
convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta
scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto
al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti
dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e
le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata per:
· l’elezione del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori, ogni tre anni;
· la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti
ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli
altri organi dell’associazione;
· le modifiche statutarie;
· l’eventuale applicazione di contribuzioni
straordinarie.
· lo scioglimento dell’Associazione.
Art.17 - L'assemblea: modalità' di funzionamento
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione,
o da altro socio in sua assenza.
L’Assemblea è idonea a deliberare quando sia
stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano
presenti o rappresentati almeno la metà più
uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
ed aventi diritto al voto. L’Assemblea regolarmente
convocata, ed idonea a deliberare, delibera con voto favorevole
della maggioranza dei presenti o rappresentati salvo che
per le modifiche statutarie per le quali è necessario
il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Per esercitare il proprio
diritto all’elettorato attivo e passivo, il socio,
deve essere in regola con il versamento delle quote sociali
e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta
ad un altro socio. Ogni socio può ricevere più
deleghe purché il delegante sia in regola con il
pagamento delle quote associative salvo che per l’elezione
del Consiglio Direttivo per la quale ogni socio non potrà
ricevere più di una delega. L’Assemblea vota,
a scelta del suo Presiedente, per alzata di mano o per appello
nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la
metà dei soci presenti o rappresentati, richiedano
la votazione per scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea,
in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci
scelti tra quelli presenti, con funzione di scrutatori.
Di ogni assemblea è redatto verbale a cura del Segretario,
a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci,
scegliendolo tra i presenti, anche non soci.
Il verbale, firmato dal presidente dell’Assemblea
e dal segretario, è conservato agli atti dell’associazione
e ogni socio può prenderne visione.
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi
sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione
debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni,
facoltà e funzioni:
· redigere i programmi di attività sociale
previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei
soci alle attività dell’Associazione;
· redigere regolamenti nel rispetto dei principi
fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa
o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento
dell’Associazione;
· prendere tutte le deliberazioni occorrenti per
l’amministrazione e la conduzione dell’attività
associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento
e ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente
e degli eventuali collaboratori retribuiti;
· redigere il bilancio consultivo e preventivo
dell’Associazione;
· stabilire l’importo delle quote associative;
· determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall’Associazione e fissarne le modalità
di pagamento;
· decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento
delle domande di ammissione all’Associazione da
parte degli aspiranti soci;
· nominare, su proposta del Presidente, il Segretario
dell’”U.G.R.C.T.”, le cui attribuzioni
sono disciplinate dallo stesso Consiglio Direttivo;
· nominare, su proposta del Presidente, il Tesoriere
dell’”U.G.R.C.T.”, le cui attribuzioni
sono disciplinate dallo stesso Consiglio Direttivo;
· decidere in merito all’esclusione dei soci
secondo quanto previsto all’art. 7;
· deliberare inappellabilmente la decadenza delle
cariche sociali dei membri del Consiglio Direttivo secondo
quanto disposto dall’art. 20;
· redigere il regolamento elettorale per l’elezione
del Consiglio stesso.
Art.19 - Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione,
composizione e funzionamento
Il consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea
dei soci ogni tre anni, così come previsto dall’art.
16. Esso è composto da un numero minimo di sette
ed un massimo di quindici membri, scelti tra i soci in regola
con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può
attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici. Il
Consiglio può inoltre nominare uno o più Vice
Presidenti che supportino il Presidente nella sua azione
e lo sostituiscano qualora questo sia impossibilitato all’esercizio
delle sue funzioni.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno
o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli
con formale delibera. I consiglieri così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene
meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica
devono convocare l’assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
o da un suo sostituto mediante avviso da far pervenire a
ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno
tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve
essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è
tenuto a convocare il Consiglio su richiesta della maggioranza
dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà contenere
l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni
del Consiglio sono presiedute dal Presidente il quale nominerà
un segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei votanti. In caso di parità, è prevalente
il voto del Presidente. Di tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario contenente la sintesi degli
argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Art.20 - Il Consiglio Direttivo: decadenza dalle cariche
I membri del Consiglio Direttivo ingiustificatamente assenti
a due sedute consecutive o inadempienti ai compiti loro
conferiti dagli organi preposti potranno decadere dalle
loro cariche a seguito di delibera inappellabile del Consiglio
Direttivo che approverà la mozione con l’astensione
dal voto degli interessati.
Art.21 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione,
presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo
firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità
di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti,
assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività
dell’associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa
ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti.
Il Presidente può sostituirsi al Consiglio nei casi
di urgenza riferendo allo stesso i provvedimenti assunti
alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica.
Art.22 - Il collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di
tre membri ed ha la funzione di controllo sulla gestione
amministrativa e contabile e ne riferisce all’Assemblea.
Il Collegio provvede a nominare il suo Presidente.
Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori
dei Conti predispone una relazione annuale da presentare
all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio
consuntivo.
Art.23 - Cariche sociali.
Tutte le cariche sociali non sono remunerate. Ai membri
del Consiglio direttivo spettano comunque i rimborsi spese
approvati con delibera del consiglio.
TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art.24 - Controversie tra i soci
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci con
riferimento alla validità, efficacia, interpretazione
ed esecuzione di questo Statuto, sarà rimessa ad
un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto
ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il
rispetto del contraddittorio. Gli arbitri saranno nominati
uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così
nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente del Collegio
dei Ragionieri Commercialisti di Torino. Ove le parti in
lite fossero più di due, si provvederà alla
nomina di un arbitro a cura di ciascuna delle parti e di
un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque
componenti in numero dispari) a cura degli arbitri già
nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Collegio
dei Ragionieri Commercialisti di Torino.
Art.25 - Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Art.26 - Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale
patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra
associazione o ente avente analoghe finalità, oppure
a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito
dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 460/97
Art.27 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia
agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili
per identità di ratio alle norme sulle associazioni
riconosciute.
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