

Statuto
ART. 1 ENUNCIAZIONE
1) Il Sindacato Ragionieri Commercialisti del Piemonte e della
Valle d'Aosta già Sindacato Ragionieri Liberi Professionisti
del Piemonte e della Valle d'Aosta, sodalizio unitario regionale,
nasce come Sindacato Provinciale Torinese tra Dottori Commercialisti
e Ragionieri Professionisti l'11 giugno 1948.
2) E' apartitico, libero da qualsiasi influenza politica ed aderisce
dal 15 marzo 1966 al Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti,
fondato il 22 giugno 1950, il cui statuto è depositato
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione
Generale Rapporti di Lavoro, Divisione XIV.
ART. 2 SEDE
1) Il Sindacato Ragionieri Commercialisti del Piemonte e della
Valle d'Aosta (Sindacato Regionale) ha sede legale in Torino e
può istituire o sopprimere in Piemonte e Valle d’Aosta
sedi territoriali.
ART. 3 FINALITÀ
1) Il Sindacato Regionale, quale parte sociale, rappresenta
i Ragionieri Commercialisti operando a tutela e difesa dei loro
interessi economici, sociali e culturali.
2) Il Sindacato Regionale nell’esercitare la rappresentanza
dei Ragionieri Commercialisti persegue i seguenti scopi:
a) tutelare gli interessi della categoria per la difesa dei
diritti e l’affermazione delle prerogative professionali;
b) difendere l’autonomia professionale del Ragioniere
Commercialista a garanzia delle libertà democratiche
fondamentali;
c) partecipare in modo propositivo alle scelte di politica economica
e sociale delle Regioni e degli enti locali;
d) promuovere e rafforzare l’identità associativa
dei ragionieri commercialisti per renderli protagonisti delle
azioni sindacali;
e) stimolare ed incentivare lo studio e la ricerca tecnico scientifica
nonché l’adeguamento della professione alle innovazioni
tecnologiche, anche editando libri e pubblicazioni periodiche
a stampa o elettroniche;
f) favorire l’inserimento dei giovani nella professione
promuovendo iniziative di aggregazione sociale e di elevazione
culturale degli iscritti;
g) intrattenere rapporti con le organizzazioni locali nazionali
ed internazionali a carattere associativo e sindacale delle
altre libere professioni, nonché aderire ad eventuali
strutture inter-professionali;
h) rappresentare la categoria e gli iscritti nelle trattative
e nella stipulazione di Contratti Collettivi tramite il Sindacato
Nazionale Ragionieri Commercialisti e nelle controversie in
materia di lavoro, concorrenza e tutela del consumatore;
i) svolgere le attività eventualmente non comprese nei
punti precedenti ma ritenute utili o necessarie per raggiungere
le finalità istituzionali.
3) Il Sindacato Regionale non persegue fini di lucro.
ART. 4 REQUISITI
1) Gli abilitati che esercitano o hanno esercitato la libera
professione di Ragioniere e Perito Commerciale nelle regioni Piemonte
e Valle d'Aosta si riconoscono nel Sindacato Regionale.
2) Possono far parte a titolo onorifico del Sindacato Regionale
coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo Regionale, si sono
distinti per particolari meriti.
ART. 5 ISCRIZIONE
1) La domanda di iscrizione al Sindacato Regionale implica la
conoscenza e l'accettazione del presente statuto.
2) L’adesione è permanente e può essere revocata
con Raccomandata con Avviso di Ricevimento entro il 31/12 e con
validità a partire dall’anno successivo.
3) L'iscritto è obbligato a corrispondere la quota annuale
sino al momento della cessazione.
4) La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile
ART. 6 CANCELLAZIONE
1) La cancellazione dall'Albo Professionale, non dovuta ad anzianità,
comporta automaticamente l'esclusione di diritto dell'iscritto.
2) L'appartenenza al Sindacato cessa inoltre per delibera del
Consiglio Direttivo Regionale conseguente ad indegnità,
morosità o per altre gravi inadempienze statutarie, senza
diritto a risarcimenti di qualsiasi natura.
ART. 7 ORGANI E STRUTTURE DEL SINDACATO
1) Sono organi del Sindacato Regionale:
a) l'Assemblea degli Iscritti
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) il Comitato Esecutivo
f) il Collegio Revisori dei Conti
g) il Collegio dei Probiviri
h) le sedi territoriali.
2) Il Sindacato Regionale è strutturato in:
A) La sede regionale.
B) Le sedi territoriali.
ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
1) L'Assemblea degli iscritti al Sindacato Regionale si articola
in:
- Assemblea Regionale
- Assemblea delle singole sedi territoriali
2) L’Assemblea Regionale:
a) esamina il rendiconto politico e finanziario dell'anno
solare precedente;
b) elegge ogni tre anni:
*) il Consiglio Direttivo;
**) il Collegio dei Revisori;
***) il Collegio dei Probiviri;
c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
d) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
e) esprime il parere su ogni argomento posto al suo esame;
f) elegge i delegati al Congresso Nazionale con le modalità
prescritte dal SNRC.
3) L’Assemblea delle singole sedi territoriali:
a) esamina ed approvare il proprio rendiconto dell’anno
solare precedente;
b) elegge ogni 3 anni il Consiglio della propria sede territoriale;
c) esprime il parere sugli argomenti posti al suo esame.
4) All'Assemblea partecipano di diritto tutti gli iscritti al
Sindacato Regionale; il voto sugli argomenti posti in discussione
sarà espresso solamente dagli iscritti in regola con il
pagamento della quota associativa dell'anno precedente e dell’anno
in corso. L’associato (non iscritto nei 4 anni precedenti)
è in regola con il pagamento della quota dell’anno
in corso.
5) Ogni iscritto potrà farsi rappresentare in assemblea
da altro iscritto non consigliere e in regola con il pagamento
della quota associativa; la delega in ambito di assemblea elettiva
non potrà essere conferita ad un candidato.
6) Ogni iscritto potrà assumere la rappresentanza massima
di dieci iscritti; la delega dovrà essere apposta esclusivamente
sull'avviso di convocazione che sarà numerato e dovrà
pervenire alla segreteria entro le ore 19 del giorno antecedente
l’assemblea in prima convocazione.
7) L'Assemblea si riunisce in una località del Piemonte
o della Valle d'Aosta almeno una volta all'anno entro il 30 aprile,
su convocazione scritta fatta dal Presidente su delibera del Consiglio
Direttivo Regionale.
8) La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima
della data fissata per l'assemblea regionale e contenere anche
l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione.
9) L’assemblea regionale potrà essere ulteriormente
convocata con le medesime formalità su richiesta avanzata
dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale
da almeno un decimo degli iscritti.
10) L'assemblea regionale è valida in prima convocazione
con la presenza di metà più uno degli iscritti in
regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione
l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi
diritto al voto. La seconda convocazione non potrà avere
luogo nello stesso giorno della prima.
11) Le delibere sugli argomenti posti in discussione sono prese
a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per quanto
concerne le elezioni di cui al punto 2 b) si fa rinvio a quanto
predisposto dall'art. 17. Le votazioni avvengono nella forma stabilita
di volta in volta dall'assemblea.
12) L'assemblea regionale è presieduta dal presidente protempore
del Sindacato Regionale, che chiama a fungere da segretario un
iscritto in regola con il pagamento della quota sociale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente l'assemblea sarà
presieduta dal Consigliere Regionale più anziano d'età.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
1) E' formato da 5 a 15 componenti eletti dall'assemblea regionale
degli iscritti a cui si aggiungono i Presidenti delle sedi territoriali.
2) Il Consiglio si riunisce periodicamente su convocazione scritta
del Presidente che lo presiede o da più di 1/3 dei consiglieri.
Le riunioni sono aperte, su invito, a tutti gli iscritti in regola
con la quota associativa.
3) Il Consiglio è l'organo di governo del Sindacato Regionale
ed assume tutte le deliberazioni atte al raggiungimento delle
finalità statutarie fatta esclusione delle competenze riservate
all'assemblea regionale.
4) In particolare spetta al Consiglio:
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere del Sindacato;
- nominare il Vice Presidente;
- deliberare sulle domande di iscrizione e cancellazione dal
Sindacato Regionale;
- approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea regionale;
- determinare le quote a carico degli iscritti ed il termine
del pagamento;
- dare corso alle delibere dell'Assemblea regionale;
- provvedere alla cancellazione degli iscritti a norma dell'articolo
6 comma 2;
- nominare l’ufficio elettorale con le modalità
previste dall’art. 17.
5) Le riunioni di Consiglio sono valide con la presenza, in
fase costitutiva, della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio
delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6) I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo tempestivamente
comunicato, per tre volte non intervengono alle sue adunanze decadono
dalla carica a seguito di formale delibera assunta dal Consiglio.
7) Qualora venisse a mancare uno dei consiglieri eletti, esso
potrà essere sostituito mediante cooptazione con delibera
del Consiglio, salvo ratifica e nomina da parte della prima successiva
assemblea regionale.
8) Il mandato dei consiglieri cooptati ha la stessa scadenza di
quelli eletti dall'assemblea regionale.
9) Il Consiglio, sotto la propria responsabilità, può
affidare a chiunque (iscritto o meno) l'adempimento di particolari
compiti determinando le modalità operative e provvedendo
al pagamento degli eventuali compensi.
ART. 10 INDENNITA'
1) Tutti gli incarichi elettivi sono conferiti e assunti a titolo
gratuito; tuttavia può essere riconosciuto il rimborso
delle spese documentate in originale e sostenute per l'espletamento
del mandato.
2) Il Consiglio Direttivo redige un regolamento per la liquidazione
delle spese.
ART. 11 PRESIDENTE
1) Viene proclamato Presidente il componente del Consiglio Direttivo
Regionale che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella riunione
d’insediamento degli eletti.
2) Il Presidente ha la rappresentanza del Sindacato di fronte
ai terzi ed in giudizio. Al Presidente, al Segretario e al Tesoriere
spetta la firma, in forma disgiunta, per quanto attiene le obbligazioni
pecuniarie di ordinaria amministrazione, in forma congiunta per
quanto attiene obbligazioni pecuniarie di straordinaria amministrazione.
Al Presidente spetta la firma per quanto attiene gli atti di natura
politica che impegnano il Sindacato.
ART. 12 VICE PRESIDENTE
1) Il Vice Presidente è nominato fra i componenti del
Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Presidente, è
incaricato all’occorrenza di sostituire il Presidente e
collabora con il medesimo per il perseguimento degli scopi istituzionali
del Sindacato Regionale.
ART. 13 TESORIERE
1) Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del Sindacato
Regionale e, almeno 20 giorni prima dell’assemblea regionale
chiamata a votare, redige i bilanci annuali consuntivo e preventivo
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.
ART. 14 COMITATO ESECUTIVO
1) E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario,
dal Tesoriere e da uno o più Consiglieri designati dal
Consiglio Direttivo.
2) Al Comitato Esecutivo spettano compiti di coordinamento e di
gestione secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio.
3) Si riunisce, anche in via informale, su convocazione del Presidente
e delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI
1) E' eletto dall'Assemblea Regionale ed è formato da
cinque soci di cui tre effettivi e due supplenti.
2) Provvede ad eleggere il suo Presidente nella prima riunione.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.
4) Controlla la gestione amministrativa del Sindacato Regionale,
presenta una relazione scritta sull'attività svolta all’assemblea
regionale ordinaria annuale degli iscritti ed esprime un parere
sui bilanci.
5) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un revisore,
subentra nella carica il primo dei supplenti, fermo restando che
il Presidente deve comunque essere scelto tra i primi tre componenti
eletti.
ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1) E' eletto dall'assemblea regionale degli iscritti ed è
formato da cinque soci iscritti al Sindacato Regionale da almeno
cinque anni, di cui tre effettivi e due supplenti.
2) Provvede ad eleggere il suo Presidente nella prima riunione.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto. Può assistere alle riunioni di Comitato Esecutivo.
4) Convoca il Consiglio Direttivo Regionale per l’approvazione
dei bilanci qualora non vi provveda tempestivamente il Presidente.
5) Ha il compito di dirimere eventuali controversie fra gli iscritti
e organi del Sindacato relativamente all'interpretazione del presente
Statuto ed a tutte le eventuali ulteriori vertenze che dovessero
insorgere.
6) Decide altresì, quale organo di appello, sulle opposizioni
alle deliberazioni di iscrizione e cancellazione adottate dal
Consiglio Direttivo.
7) Emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile secondo
equità e giustizia entro trenta giorni dal deposito del
ricorso presso la sede del Sindacato e ne dà comunicazione
al ricorrente mediante lettera raccomandata.
8) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un proboviro,
subentra nella carica il primo dei supplenti, fermo restando che
il Presidente deve comunque essere scelto tra i primi tre componenti
eletti.
ART. 17 ELEZIONE DEGLI ORGANISMI
1) Il Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio dei Revisori
e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'assemblea regionale
degli iscritti ogni tre anni con le modalità indicate nel
presente articolo.
2) Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Regionale,
tutti gli iscritti che siano in regola con i pagamenti delle quote
associative all’atto della presentazione della candidatura.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori tutti
gli iscritti che siano in regola con i pagamenti delle quote associative
all’atto della presentazione della candidatura.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri, tutti
gli iscritti, in possesso della qualifica di Revisore Contabile,
con anzianità di iscrizione superiore a cinque anni ed
in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto
della presentazione della candidatura.
3) I candidati in possesso dei requisiti predetti dovranno proporre
la loro candidatura entro il decimo giorno antecedente la data
dell'assemblea regionale elettiva.
La candidatura dovrà essere sottoscritta e inviata a mezzo
fax presso la segreteria del Sindacato Regionale specificando:
nome, cognome, data di nascita, recapito se difforme da quello
risultante dall’Albo.
Gli iscritti che intendono proporre la candidatura per l'elezione
a componente del Collegio dei Revisori dovranno specificare anche
la propria specializzazione; gli iscritti che intendono proporre
la candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Probiviri
dovranno indicare anche la data di iscrizione al Sindacato.
La segreteria, ricevute le candidature, verifica la sussistenza
dei requisiti ed entro le ore 19.00 del quinto giorno precedente
l'Assemblea predispone la lista dei candidati suddivisa per organismo
e la consegna all'Ufficio Elettorale.
4) Il Consiglio Direttivo in carica, almeno otto giorni prima
delle elezioni, nomina il Presidente ed il Segretario dell'Ufficio
Elettorale. Potrà altresì nominare dei membri supplenti.
5) L'Ufficio Elettorale verifica la regolarità delle candidature
e provvede ad affiggere nella sede del Sindacato Regionale, almeno
tre giorni prima dell’assemblea regionale, la lista dei
candidati.
Il giorno dell’Assemblea provvede ad un secondo controllo
delle deleghe pervenute alla segreteria nonché a siglare
le schede elettorali che dovranno contenere tanti spazi quanti
sono il numero massimo dei candidati eleggibili per ogni singolo
organismo.
6) L’assemblea elettiva, quale primo adempimento, provvederà
alla nomina di almeno due scrutatori che andranno a completare
l’Ufficio Elettorale.
Questo, verificata collegialmente l’esatta effettuazione
di tutte le operazioni previste ai commi precedenti, dichiara
aperto il seggio.
Gli iscritti aventi diritto al voto avranno tempo due ore per
poter accedere al seggio.
7) Il Presidente dell’ufficio elettorale, ultimate le operazioni
di voto, dichiara aperto lo scrutinio del quale deve essere redatto
verbale di risultanza finale a cura del segretario del seggio
e firmato anche dagli scrutatori.
Il verbale di scrutinio dovrà essere depositato presso
la sede del Sindacato Regionale.
8) In caso di parità di voti si considera eletto il candidato
con la maggiore anzianità d’iscrizione al Sindacato
Regionale.
9) L'iscritto che intenda impugnare le risultanze contenute nel
verbale di scrutinio dovrà produrre ricorso scritto entro
48 ore dalla chiusura del seggio al Collegio dei Probiviri uscente.
ART. 18 SEDI TERRITORIALI
1) Le sedi territoriali sono strutture del Sindacato Regionale
e perseguono in sede locale le finalità indicate dal Consiglio
Direttivo Regionale; devono manifestare la loro qualifica utilizzando
sempre il logo regionale con l’indicazione della propria
sede.
2) Le sedi territoriali possono costituirsi nell’ambito
di una o più circoscrizioni limitrofe di Tribunale su richiesta
di almeno 10 ragionieri commercialisti.
3) Il Consiglio Direttivo Regionale può autorizzare aggregazioni
territoriali diverse.
4) Se per qualsiasi motivo il numero minimo richiesto venga successivamente
meno in una sede territoriale, e non sia ricostituito entro 18
mesi, la sede territoriale viene accorpata ad altra sede individuata
dal Consiglio direttivo Regionale.
5) Gli associati della sede territoriale si riuniranno in assemblea
costituita ai sensi dell’articolo 8 commi 3 e 4, per le
elezioni si applicano le norme dell'art. 7 per quanto compatibili.
6) Ogni sede territoriale nel perseguire i fini istituzionali
del Sindacato opera in piena autonomia amministrativa ed economica,
sulla base dei fondi che la sede regionale destina alle singole
sedi territoriali (rapportati al numero dei propri iscritti) e
dei fondi autonomamente reperiti. Le singole sedi rispondono con
il proprio patrimonio delle eventuali obbligazioni assunte.
7) Le sedi territoriali devono dotarsi di un regolamento interno
che rifletta le norme del presente Statuto da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Direttivo Regionale.
8) Il venir meno dell’operatività della sede territoriale
quale struttura del Sindacato Regionale comporta la direzione
temporanea di un proboviro regionale sino al ripristino dell’attività
o all’eventuale motivato obbligatorio scioglimento della
sede stessa
ART. 19 PATRIMONIO
1) Il Patrimonio del Sindacato Regionale è costituito
dai contributi degli iscritti, da lasciti, donazioni ed altri
proventi accettati su parere conforme dei Revisori.
2) È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e quant’altro
similare durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione
o distribuzione sia stabilita dalla legge.
ART. 20 SCIOGLIMENTO
1) Il Sindacato Regionale può essere sciolto per deliberazione
dell'assemblea regionale che regolerà altresì le
devoluzioni di eventuali attività patrimoniali, ad altro
ente con finalità analoghe o, ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
comma 190 L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
2) Con la delibera di scioglimento verranno altresì nominati
uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
ART. 21 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano.
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