Statuto

ART. 1 ENUNCIAZIONE

1) Il Sindacato Ragionieri Commercialisti del Piemonte e della Valle d'Aosta già Sindacato Ragionieri Liberi Professionisti del Piemonte e della Valle d'Aosta, sodalizio unitario regionale, nasce come Sindacato Provinciale Torinese tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Professionisti l'11 giugno 1948.
2) E' apartitico, libero da qualsiasi influenza politica ed aderisce dal 15 marzo 1966 al Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, fondato il 22 giugno 1950, il cui statuto è depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale Rapporti di Lavoro, Divisione XIV.

ART. 2 SEDE

1) Il Sindacato Ragionieri Commercialisti del Piemonte e della Valle d'Aosta (Sindacato Regionale) ha sede legale in Torino e può istituire o sopprimere in Piemonte e Valle d’Aosta sedi territoriali.

ART. 3 FINALITÀ

1) Il Sindacato Regionale, quale parte sociale, rappresenta i Ragionieri Commercialisti operando a tutela e difesa dei loro interessi economici, sociali e culturali.
2) Il Sindacato Regionale nell’esercitare la rappresentanza dei Ragionieri Commercialisti persegue i seguenti scopi:

a) tutelare gli interessi della categoria per la difesa dei diritti e l’affermazione delle prerogative professionali;
b) difendere l’autonomia professionale del Ragioniere Commercialista a garanzia delle libertà democratiche fondamentali;
c) partecipare in modo propositivo alle scelte di politica economica e sociale delle Regioni e degli enti locali;
d) promuovere e rafforzare l’identità associativa dei ragionieri commercialisti per renderli protagonisti delle azioni sindacali;
e) stimolare ed incentivare lo studio e la ricerca tecnico scientifica nonché l’adeguamento della professione alle innovazioni tecnologiche, anche editando libri e pubblicazioni periodiche a stampa o elettroniche;
f) favorire l’inserimento dei giovani nella professione promuovendo iniziative di aggregazione sociale e di elevazione culturale degli iscritti;
g) intrattenere rapporti con le organizzazioni locali nazionali ed internazionali a carattere associativo e sindacale delle altre libere professioni, nonché aderire ad eventuali strutture inter-professionali;
h) rappresentare la categoria e gli iscritti nelle trattative e nella stipulazione di Contratti Collettivi tramite il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti e nelle controversie in materia di lavoro, concorrenza e tutela del consumatore;
i) svolgere le attività eventualmente non comprese nei punti precedenti ma ritenute utili o necessarie per raggiungere le finalità istituzionali.

3) Il Sindacato Regionale non persegue fini di lucro.

ART. 4 REQUISITI

1) Gli abilitati che esercitano o hanno esercitato la libera professione di Ragioniere e Perito Commerciale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta si riconoscono nel Sindacato Regionale.
2) Possono far parte a titolo onorifico del Sindacato Regionale coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo Regionale, si sono distinti per particolari meriti.

ART. 5 ISCRIZIONE

1) La domanda di iscrizione al Sindacato Regionale implica la conoscenza e l'accettazione del presente statuto.
2) L’adesione è permanente e può essere revocata con Raccomandata con Avviso di Ricevimento entro il 31/12 e con validità a partire dall’anno successivo.
3) L'iscritto è obbligato a corrispondere la quota annuale sino al momento della cessazione.
4) La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile

ART. 6 CANCELLAZIONE

1) La cancellazione dall'Albo Professionale, non dovuta ad anzianità, comporta automaticamente l'esclusione di diritto dell'iscritto.
2) L'appartenenza al Sindacato cessa inoltre per delibera del Consiglio Direttivo Regionale conseguente ad indegnità, morosità o per altre gravi inadempienze statutarie, senza diritto a risarcimenti di qualsiasi natura.

ART. 7 ORGANI E STRUTTURE DEL SINDACATO

1) Sono organi del Sindacato Regionale:

a) l'Assemblea degli Iscritti
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) il Comitato Esecutivo
f) il Collegio Revisori dei Conti
g) il Collegio dei Probiviri
h) le sedi territoriali.

2) Il Sindacato Regionale è strutturato in:

A) La sede regionale.
B) Le sedi territoriali.

ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1) L'Assemblea degli iscritti al Sindacato Regionale si articola in:
- Assemblea Regionale
- Assemblea delle singole sedi territoriali

2) L’Assemblea Regionale:

a) esamina il rendiconto politico e finanziario dell'anno solare precedente;
b) elegge ogni tre anni:

*) il Consiglio Direttivo;
**) il Collegio dei Revisori;
***) il Collegio dei Probiviri;

c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
d) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
e) esprime il parere su ogni argomento posto al suo esame;
f) elegge i delegati al Congresso Nazionale con le modalità prescritte dal SNRC.

3) L’Assemblea delle singole sedi territoriali:

a) esamina ed approvare il proprio rendiconto dell’anno solare precedente;
b) elegge ogni 3 anni il Consiglio della propria sede territoriale;
c) esprime il parere sugli argomenti posti al suo esame.

4) All'Assemblea partecipano di diritto tutti gli iscritti al Sindacato Regionale; il voto sugli argomenti posti in discussione sarà espresso solamente dagli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente e dell’anno in corso. L’associato (non iscritto nei 4 anni precedenti) è in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.
5) Ogni iscritto potrà farsi rappresentare in assemblea da altro iscritto non consigliere e in regola con il pagamento della quota associativa; la delega in ambito di assemblea elettiva non potrà essere conferita ad un candidato.
6) Ogni iscritto potrà assumere la rappresentanza massima di dieci iscritti; la delega dovrà essere apposta esclusivamente sull'avviso di convocazione che sarà numerato e dovrà pervenire alla segreteria entro le ore 19 del giorno antecedente l’assemblea in prima convocazione.
7) L'Assemblea si riunisce in una località del Piemonte o della Valle d'Aosta almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, su convocazione scritta fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo Regionale.
8) La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea regionale e contenere anche l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione.
9) L’assemblea regionale potrà essere ulteriormente convocata con le medesime formalità su richiesta avanzata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale da almeno un decimo degli iscritti.
10) L'assemblea regionale è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
11) Le delibere sugli argomenti posti in discussione sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per quanto concerne le elezioni di cui al punto 2 b) si fa rinvio a quanto predisposto dall'art. 17. Le votazioni avvengono nella forma stabilita di volta in volta dall'assemblea.
12) L'assemblea regionale è presieduta dal presidente protempore del Sindacato Regionale, che chiama a fungere da segretario un iscritto in regola con il pagamento della quota sociale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere Regionale più anziano d'età.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1) E' formato da 5 a 15 componenti eletti dall'assemblea regionale degli iscritti a cui si aggiungono i Presidenti delle sedi territoriali.
2) Il Consiglio si riunisce periodicamente su convocazione scritta del Presidente che lo presiede o da più di 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono aperte, su invito, a tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.
3) Il Consiglio è l'organo di governo del Sindacato Regionale ed assume tutte le deliberazioni atte al raggiungimento delle finalità statutarie fatta esclusione delle competenze riservate all'assemblea regionale.
4) In particolare spetta al Consiglio:

- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Sindacato;
- nominare il Vice Presidente;
- deliberare sulle domande di iscrizione e cancellazione dal Sindacato Regionale;
- approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea regionale;
- determinare le quote a carico degli iscritti ed il termine del pagamento;
- dare corso alle delibere dell'Assemblea regionale;
- provvedere alla cancellazione degli iscritti a norma dell'articolo 6 comma 2;
- nominare l’ufficio elettorale con le modalità previste dall’art. 17.

5) Le riunioni di Consiglio sono valide con la presenza, in fase costitutiva, della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6) I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato, per tre volte non intervengono alle sue adunanze decadono dalla carica a seguito di formale delibera assunta dal Consiglio.
7) Qualora venisse a mancare uno dei consiglieri eletti, esso potrà essere sostituito mediante cooptazione con delibera del Consiglio, salvo ratifica e nomina da parte della prima successiva assemblea regionale.
8) Il mandato dei consiglieri cooptati ha la stessa scadenza di quelli eletti dall'assemblea regionale.
9) Il Consiglio, sotto la propria responsabilità, può affidare a chiunque (iscritto o meno) l'adempimento di particolari compiti determinando le modalità operative e provvedendo al pagamento degli eventuali compensi.

ART. 10 INDENNITA'

1) Tutti gli incarichi elettivi sono conferiti e assunti a titolo gratuito; tuttavia può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate in originale e sostenute per l'espletamento del mandato.
2) Il Consiglio Direttivo redige un regolamento per la liquidazione delle spese.

ART. 11 PRESIDENTE

1) Viene proclamato Presidente il componente del Consiglio Direttivo Regionale che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella riunione d’insediamento degli eletti.
2) Il Presidente ha la rappresentanza del Sindacato di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente, al Segretario e al Tesoriere spetta la firma, in forma disgiunta, per quanto attiene le obbligazioni pecuniarie di ordinaria amministrazione, in forma congiunta per quanto attiene obbligazioni pecuniarie di straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma per quanto attiene gli atti di natura politica che impegnano il Sindacato.

ART. 12 VICE PRESIDENTE

1) Il Vice Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Presidente, è incaricato all’occorrenza di sostituire il Presidente e collabora con il medesimo per il perseguimento degli scopi istituzionali del Sindacato Regionale.

ART. 13 TESORIERE

1) Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del Sindacato Regionale e, almeno 20 giorni prima dell’assemblea regionale chiamata a votare, redige i bilanci annuali consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 14 COMITATO ESECUTIVO

1) E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da uno o più Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo.
2) Al Comitato Esecutivo spettano compiti di coordinamento e di gestione secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio.
3) Si riunisce, anche in via informale, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI

1) E' eletto dall'Assemblea Regionale ed è formato da cinque soci di cui tre effettivi e due supplenti.
2) Provvede ad eleggere il suo Presidente nella prima riunione.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4) Controlla la gestione amministrativa del Sindacato Regionale, presenta una relazione scritta sull'attività svolta all’assemblea regionale ordinaria annuale degli iscritti ed esprime un parere sui bilanci.
5) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un revisore, subentra nella carica il primo dei supplenti, fermo restando che il Presidente deve comunque essere scelto tra i primi tre componenti eletti.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) E' eletto dall'assemblea regionale degli iscritti ed è formato da cinque soci iscritti al Sindacato Regionale da almeno cinque anni, di cui tre effettivi e due supplenti.
2) Provvede ad eleggere il suo Presidente nella prima riunione.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Può assistere alle riunioni di Comitato Esecutivo.
4) Convoca il Consiglio Direttivo Regionale per l’approvazione dei bilanci qualora non vi provveda tempestivamente il Presidente.
5) Ha il compito di dirimere eventuali controversie fra gli iscritti e organi del Sindacato relativamente all'interpretazione del presente Statuto ed a tutte le eventuali ulteriori vertenze che dovessero insorgere.
6) Decide altresì, quale organo di appello, sulle opposizioni alle deliberazioni di iscrizione e cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo.
7) Emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile secondo equità e giustizia entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la sede del Sindacato e ne dà comunicazione al ricorrente mediante lettera raccomandata.
8) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un proboviro, subentra nella carica il primo dei supplenti, fermo restando che il Presidente deve comunque essere scelto tra i primi tre componenti eletti.

ART. 17 ELEZIONE DEGLI ORGANISMI

1) Il Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'assemblea regionale degli iscritti ogni tre anni con le modalità indicate nel presente articolo.
2) Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Regionale, tutti gli iscritti che siano in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto della presentazione della candidatura.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori tutti gli iscritti che siano in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto della presentazione della candidatura.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri, tutti gli iscritti, in possesso della qualifica di Revisore Contabile, con anzianità di iscrizione superiore a cinque anni ed in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto della presentazione della candidatura.
3) I candidati in possesso dei requisiti predetti dovranno proporre la loro candidatura entro il decimo giorno antecedente la data dell'assemblea regionale elettiva.
La candidatura dovrà essere sottoscritta e inviata a mezzo fax presso la segreteria del Sindacato Regionale specificando: nome, cognome, data di nascita, recapito se difforme da quello risultante dall’Albo.
Gli iscritti che intendono proporre la candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Revisori dovranno specificare anche la propria specializzazione; gli iscritti che intendono proporre la candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Probiviri dovranno indicare anche la data di iscrizione al Sindacato.
La segreteria, ricevute le candidature, verifica la sussistenza dei requisiti ed entro le ore 19.00 del quinto giorno precedente l'Assemblea predispone la lista dei candidati suddivisa per organismo e la consegna all'Ufficio Elettorale.
4) Il Consiglio Direttivo in carica, almeno otto giorni prima delle elezioni, nomina il Presidente ed il Segretario dell'Ufficio Elettorale. Potrà altresì nominare dei membri supplenti.
5) L'Ufficio Elettorale verifica la regolarità delle candidature e provvede ad affiggere nella sede del Sindacato Regionale, almeno tre giorni prima dell’assemblea regionale, la lista dei candidati.
Il giorno dell’Assemblea provvede ad un secondo controllo delle deleghe pervenute alla segreteria nonché a siglare le schede elettorali che dovranno contenere tanti spazi quanti sono il numero massimo dei candidati eleggibili per ogni singolo organismo.
6) L’assemblea elettiva, quale primo adempimento, provvederà alla nomina di almeno due scrutatori che andranno a completare l’Ufficio Elettorale.
Questo, verificata collegialmente l’esatta effettuazione di tutte le operazioni previste ai commi precedenti, dichiara aperto il seggio.
Gli iscritti aventi diritto al voto avranno tempo due ore per poter accedere al seggio.
7) Il Presidente dell’ufficio elettorale, ultimate le operazioni di voto, dichiara aperto lo scrutinio del quale deve essere redatto verbale di risultanza finale a cura del segretario del seggio e firmato anche dagli scrutatori.
Il verbale di scrutinio dovrà essere depositato presso la sede del Sindacato Regionale.
8) In caso di parità di voti si considera eletto il candidato con la maggiore anzianità d’iscrizione al Sindacato Regionale.
9) L'iscritto che intenda impugnare le risultanze contenute nel verbale di scrutinio dovrà produrre ricorso scritto entro 48 ore dalla chiusura del seggio al Collegio dei Probiviri uscente.

ART. 18 SEDI TERRITORIALI

1) Le sedi territoriali sono strutture del Sindacato Regionale e perseguono in sede locale le finalità indicate dal Consiglio Direttivo Regionale; devono manifestare la loro qualifica utilizzando sempre il logo regionale con l’indicazione della propria sede.
2) Le sedi territoriali possono costituirsi nell’ambito di una o più circoscrizioni limitrofe di Tribunale su richiesta di almeno 10 ragionieri commercialisti.
3) Il Consiglio Direttivo Regionale può autorizzare aggregazioni territoriali diverse.
4) Se per qualsiasi motivo il numero minimo richiesto venga successivamente meno in una sede territoriale, e non sia ricostituito entro 18 mesi, la sede territoriale viene accorpata ad altra sede individuata dal Consiglio direttivo Regionale.
5) Gli associati della sede territoriale si riuniranno in assemblea costituita ai sensi dell’articolo 8 commi 3 e 4, per le elezioni si applicano le norme dell'art. 7 per quanto compatibili.
6) Ogni sede territoriale nel perseguire i fini istituzionali del Sindacato opera in piena autonomia amministrativa ed economica, sulla base dei fondi che la sede regionale destina alle singole sedi territoriali (rapportati al numero dei propri iscritti) e dei fondi autonomamente reperiti. Le singole sedi rispondono con il proprio patrimonio delle eventuali obbligazioni assunte.
7) Le sedi territoriali devono dotarsi di un regolamento interno che rifletta le norme del presente Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.
8) Il venir meno dell’operatività della sede territoriale quale struttura del Sindacato Regionale comporta la direzione temporanea di un proboviro regionale sino al ripristino dell’attività o all’eventuale motivato obbligatorio scioglimento della sede stessa

ART. 19 PATRIMONIO

1) Il Patrimonio del Sindacato Regionale è costituito dai contributi degli iscritti, da lasciti, donazioni ed altri proventi accettati su parere conforme dei Revisori.
2) È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e quant’altro similare durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o distribuzione sia stabilita dalla legge.

ART. 20 SCIOGLIMENTO

1) Il Sindacato Regionale può essere sciolto per deliberazione dell'assemblea regionale che regolerà altresì le devoluzioni di eventuali attività patrimoniali, ad altro ente con finalità analoghe o, ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2) Con la delibera di scioglimento verranno altresì nominati uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

ART. 21 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.